Onorevoli Colleghi! - L'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, aveva previsto che ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado ma che risultavano inquadrati nel ruolo B (ora tabella C), cioè nei ruoli di docenti laureati, ed ai docenti che per gli stessi insegnamenti erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, (cosiddette «leggi speciali»), era riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per le quali è richiesto il diploma di laurea.
      Il legislatore, con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, aveva previsto all'articolo 17 che, in via transitoria, fossero inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella C, quadro I (cioè nel ruolo dei docenti laureati) i docenti titolari di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, e i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B, e che uguale diritto fosse riconosciuto a coloro che, per gli stessi insegnamenti

 

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fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle richiamate «leggi speciali».
      L'interpretazione delle citate norme ha dato luogo ad un notevole contenzioso: con decisione n. 331 del 1982 la VI sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976, dei docenti di stenografia, dattilografia, e tecnico-pratici (cioè di una delle categorie di docenti di scuola secondaria di secondo grado per i quali non era richiesto il diploma di laurea) inseriti in una delle citate «leggi speciali».
      Dopo un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, con decisione n. 323 del 1991, ha confermato il diritto dei docenti di stenodattilografia e degli insegnanti tecnico-pratici inseriti nelle graduatorie delle «leggi speciali» all'inquadramento nel ruolo di cui alla richiamata tabella C.
      A tale decisione ne sono seguite numerosissime delle stesso Consiglio di Stato che hanno confermato le precedenti.
      In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati nell'ex VII livello.
      Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del medesimo Consiglio di Stato, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle norme di cui agli articoli 13 e 17 del citato decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 88.
      A seguito delle molte pronunce del Consiglio di Stato, una parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici, inseriti nella graduatorie «speciali», sono stati inquadrati nell'ex VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando una assurda discriminazione tra docenti che espletano qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni, anche all'interno dei singoli istituti scolastici.
      Lo stesso Consiglio di Stato in seduta plenaria ha riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione del Consiglio di Stato era «in parte dovuta ad una non felice tecnica legislativa, che relega all'ultimo comma dell'articolo (articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976) un principio generale che avrebbe dovuto essere enunciato immediatamente e al quale avrebbero dovuto far seguito le norme transitorie di salvaguardia».
      La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare questa discriminazione e di cancellare le ingiuste disparità.
      Al riguardo si ricorda che nella regione Valle d'Aosta i predetti docenti risultano inquadrati nel ruolo B (VII livello) dal 1o gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15.
 

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